DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°286 Comunicato Ufficiale N.286 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2016: A.S.D. Cagliari Futsal – A.S.D. Ciampino Anni Nuovi

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°286 Comunicato Ufficiale N.286 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2016: A.S.D. Cagliari Futsal – A.S.D. Ciampino Anni Nuovi Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore BONFIN VANDERLEI in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato. Dagli accertamenti esperiti è emerso, infatti, che il nominativo in questione, è tesserato presso il Cagliari a decorrere dal 21 ottobre 2016. Ne consegue, pertanto, che ha partecipato a pieno titolo all’incontro in narrativa, disputatosi in data posteriore a l’avvenuto tesseramento. P Q M A scioglimento delle riserve di cui al C.U. N° 156 del 03/11/2016 decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Cagliari – A.S.D. Ciampino 2 – 0 b) La tassa di reclamo viene addebitata.
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