F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 16 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSODEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L. DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 – NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 16 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSODEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L. DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha prosciolto la Società US Latina Calcio S.r.l. dagli addebiti contestati con deferimento proposto dalla Procura Federale, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dai suoi legali rappresentanti pro-tempore quanto alla omessa corresponsione sia degli emolumenti che delle relative ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 nonché, con riferimento ai medesimi fatti, a titolo di responsabilità propria. A tanto il primo giudice perviene sulla scorta della acquisizione di una dichiarazione in data 16.9.2016, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui il detto istituto di credito si assume la responsabilità del contestato mancato pagamento, dovuto “all’intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario”. Giova ricordare che con precedente Com. Uff. n. 14/TFN del 15.9.2016 il medesimo Tribunale Federale Nazionale aveva, con riguardo ai pure deferiti amministratori e legali rappresentanti della società US Latina Calcio S.r.l., disposto la chiusura del procedimento a seguito di patteggiamento, appunto riservandosi la decisione quanto alla posizione della società all’esito dell’eventuale deposito della dichiarazione dell’istituto di credito, di cui sopra, all’uopo assegnando il termine del 19.9.2016. In sostanza, il primo giudice si è riservato di decidere la specifica posizione della società a diversa e successiva camera di consiglio assegnando alla stessa un termine per produrre la documentazione, poi appunto valutata e ritenuta idonea a prosciogliere la stessa dagli addebiti contestati. Con il ricorso all’esame il Procuratore Federale lamenta che il contestato proscioglimento della società US Latina Calcio è avvenuto in violazione dell’art. 30 comma 10 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 6 C.G.S. medesimo, comunque fondandosi su documentazione inammissibile poiché tardiva e sulla quale, in ogni caso, la Procura federale non ha avuto possibilità di replica. Nel merito, poi, contesta il proscioglimento perché fondato su documentazione contrastante con 2 precedente documentazione acquisita agli atti del procedimento, di segno contrario, e questa ritualmente allegata. Conclude il Procuratore Federale chiedendo all’adita Corte Federale di Appello di voler, in riforma della decisione appellata, affermare la responsabilità diretta e propria della società US Latina Calcio ovvero, ai sensi dell’art. 37 comma 4 C.G.S., annullare la decisione impugnata e rinviare il procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l’esame nel merito. Controdeduce la società US Latina Calcio S.r.l. chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura e il difensore società US Latina Calcio, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.. motivi della decisione Rileva, innnazitutto, la Corte che le disposizioni di cui all’art. 34 C.G.S., segnatamente di cui ai commi 4 e 4 bis, a mente delle quali “4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento….4 bis. E’consentito agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”, consentono di affermare che ben poteva il Tribunale Federale Nazionale, nella segnalata logica ed esigenza di acquisizione istruttoria, utile ai fini del decidere, assegnare, per come ha fatto, un termine per la produzione di specifica documentazione invero anticipata e tuttavia non effettivamente prodotta nei prescritti termini prima della trattazione del deferimento. Non è a ciò di ostacolo la disposizione, invocata dalla reclamante Procura Federale, di cui al comma 10 dell’art. 30 C.G.S. (a mente del quale “Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare ‐ o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura Federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”) in relazione al comma 6 dell’art. 38 del medesimo C.G.S., in ragione del quale è disposta la natura perentoria di tutti i termini previsti dal C.G.S., in quanto la regola della perentorità non risulta nel caso di specie violata avendo il primo giudice assegnato alla deferita società un termine (appunto perentorio) per produrre la già “anticipata” documentazione, avendo fissato ulteriore camera di consiglio, a valle della scadenza del termine assegnato. Piuttosto, risulta violato il principio del contraddittorio, avendo il Tribunale Federale Nazionale esaminato la documentazione di cui aveva consentito la produzione successivamente alla riunione dell’8.9.2016, in una ulteriore camera di consiglio e non già dunque nel contraddittorio delle parti. Giova al riguardo rilevare che il comunicato ufficiale n. 15/TFN, quello relativo al proscioglimento della società US Latina Calcio in questa sede avversato, reca comunque in intestazione la medesima indicazione della riunione dell’8 settembre 2016, come il precedente Com. Uff. n. 14/TFN, di guisa che la seconda camera di consiglio è stata intesa quale prosecuzione della prima in esito tuttavia all’unica fase dibattimentale, appunto tenutasi l’8.9.2016. Così operando, non è stato consentito – in danno della Procura Federale – il contraddittorio sulla documentazione prodotta solo successivamente alla ripetuta riunione dell’8 settembre 2016, avendo in ogni caso la Procura Federale il diritto di interloquire sulla detta documentazione, sul suo rilievo ai fini o meno del proscioglimento, sul suo (dalla stessa Procura) asserito contrasto con altra e precedente documentazione. In altri termini, avendo il diritto di interloquire e contraddire nel merito della detta documentazione, ferma la sua ammissibilità, per come innanzi chiarito. Quanto rilevato e osservato conduce la Corte a ritenere fondata e meritevole di essere accolta la domanda posta con il presente reclamo di annullamento della decisione impugnata e rinvio del procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l’esame del merito della questione, nel rispetto del principio del pieno e effettivo contraddittorio tra le parti. Trattasi, infatti, di domanda che ha priorità logica, poiché investe la procedura, per quanto dalla Procura Federale prospettata in 3 via subordinata, Infatti, l’art. 37, comma 4 C.G.S. prevede che “La Corte federale di appello, se…rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento, ai sensi di cui in motivazione, del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale, previo annullamento della decisione di cui al Comunicato Ufficiale del 20.9.2016.
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