F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SAVASTANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL), Società SSD CHIETI CALCIO ARL – (nota n. 4556/1259 pf15- 16 DP/fda del 27.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SAVASTANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL), Società SSD CHIETI CALCIO ARL - (nota n. 4556/1259 pf15- 16 DP/fda del 27.10.2016). Il deferimento Con provvedimento del 27.10.2016, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Aldo Savastano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Antonio Broso, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con CU n. 244 del giorno 02.03.2016 (ricorso n. 21), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società SSD Chieti Calcio ARL, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Antonio Broso mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 4.200,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza. La C.A.E., con CU n. 244 del giorno 02.03.2016 (ricorso n. 21), in accoglimento del predetto reclamo imponeva alla Società SSD Chieti Calcio ARL l’effettuazione del pagamento dovuto. Con lettera dell’8 aprile 2016, pervenuta il 1 aprile 2016, il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, comunicava, per le determinazioni del caso, al Presidente della Lega Italiana Dilettanti e alla Procura Federale, il mancato rispetto della decisione C.A.E. da parte della SSD Chieti Calcio ARL. La Procura Federale si attivava in data 30 maggio 2016 e inviava alla SSD Chieti Calcio ARL, in data 4 agosto 2016, la Comunicazione di conclusione indagini, alla quale seguiva, il 26 ottobre 2016, oltre, quindi, il temine previsto dalle nome federali, il deferimento di cui in epigrafe. Il dibattimento Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In particolare, il Sig. Savastano, per se stesso e in qualità di Presidente pro tempore della Società SSD Chieti Calcio ARL, inviava alla Procura Federale, il 28 settembre 2016, una comunicazione nella quale sottolineava l’avvenuto pagamento in termini della metà della somma dovuta e accludeva una liberatoria sottoscritta dal Sig. Broso per la rimanente somma, trasferita, salvo buon fine mediante assegno bancario, del quale indicava il numero. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Aldo Savastano; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della SSD Chieti Calcio ARL e l’ammenda di importo pari a € 1. 500,00 (€ mille e cinquecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione integrale in termini del pagamento a beneficio del Sig. Antonio Broso. Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Aldo Savastano, e per esso alla SSD Chieti Calcio ARL. In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Aldo Savastano la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), nonché, a carico della SSD Chieti Calcio ARL, quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2016/2017.
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