F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO GRANDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bologna CF), la Società ASD BOLOGNA CF – (nota n. 3621/1048 pf 15-16 MS/vdb del 10.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016
(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO GRANDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bologna CF), la Società ASD BOLOGNA CF - (nota n. 3621/1048 pf 15-16 MS/vdb del 10.10.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 10 ottobre 2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Sergio Grandi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Bologna CF, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Jennifer Antonecchia, Simona Bensaia, Rosanna Berardi, Erika Bertozzi, Valentina Cappelli, Alessandra Caraffa, Raffaella Caraffa, Giulia Cavalcoli, Serena Cavalcoli, Arianna Cimatti, Cecilia Dall’Orso, Antonella De Ronzo, Francesca Dini, Lisa Donatone, Silvia Farolfi, Rebecca Forentini, Cinzia Insinna, Valentina Lenzi, Francesca Magrini, Chiara Medri, Sonia Meletti, Giulia Mereghetti, Alessia Mordenti, Eleonora Pasquinelli, Antonella Riitano, Giada Roncarati, Tullia Russo, Sara Sintini, Sara Tommasi e Chiara Vancini, entro il termine del 31 ottobre come previsto dalla normativa federale; 2) la Società ASD Bologna CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Il patteggiamento Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale con il Sig. Sergio Grandi e la Società ASD Bologna CF, questi ultimi a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell’art. 23, CGS. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Grandi e la Società ASD Bologna CF, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Grandi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Bologna CF, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Sergio Grandi; - ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) alla Società ASD Bologna CF. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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