LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 22.09.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. JUVENTUS – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 22.09.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 odierne in merito alla condotta del calciatore Nicolò Barella (Soc. Cagliari) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 27° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono, anche per durata e prospettiva, di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Barella; P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Nicolò Barella (Soc. Cagliari) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.