F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI – Stagione sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/PS del 14 Novembre 2016 La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in date 12.7.2016 – 20.9.2016 ed in camera di consiglio il 7.11.2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 3/PS Stagione 2015/2016 a carico di Daniele Piraino (N. id. 0201)
F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI - Stagione sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/PS del 14 Novembre 2016
La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in date 12.7.2016 - 20.9.2016 ed in camera di consiglio il 7.11.2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 3/PS Stagione 2015/2016 a carico di Daniele Piraino (N. id. 0201) Con atto pervenuto in data 2.5.2016 da parte della Procura Federale F.I.G.C. alla Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, veniva chiesto di valutare eventuali profili violativi del Regolamento posti in essere dal Procuratore Sportivo F.I.G.C., Daniele Piraino (N. id. 0201). La vicenda trae origine da una segnalazione pervenuta alla medesima Procura Federale in data 17.12.2015, con la quale la Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi dichiarava l’inefficacia federale del mandato dell’1.1.2016 conferito dal calciatore Amadou Diawara al Procuratore Daniele Piraino atteso il pregresso deposito di altro incarico, in corso di validità, conferito dallo stesso calciatore ad altro Procuratore. In allegato veniva trasmesso esposto a firma del Procuratore Robert Viorel Visan datato 7.1.2016, con il quale questi segnalava asserite condotte poste in essere dall’Avv. Daniele Piraino, in spregio al Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo F.I.G.C.; segnatamente, il Sig. Robert Viorel Visan, nel summenzionato esposto, allegava che "in data 23/07/2015, nella qualità ha sottoscritto con il calciatore professionista Amadou Diawara, tesserato con la società Bologna Football Club 1909 S.p.A., contratto di rappresentanza di durata biennale, regolarmente depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. " nonché che "nonostante quanto sopra e in assenza di formale revoca del mandato de qua, in data 05/01/2015, con sommo stupore riscontrava, attraverso il lancio stampa del sito internet specialistico tuttomercatoweb.com a firma del Sig. Alessio Alaino, che il proprio assistito avrebbe cambiato agente affidandosi all’Avv. Daniele Piraino, procuratore sportivo iscritto, dal 02/07/2015, nel relativo elenco della F.I.G.C. con tessera n.0201"; • in ragione di quanto precede, il Sig. Robert Viorel Visan ha ritenuto che "le condotte dei Sig.ri Diawara e Piraino integrano, di tutta evidenza, quantomeno la violazione del generale precetto di cui all’art.1bis C.G.S, giacché poste in essere con evidente spregio dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare le azioni di tutti i soggetti che svolgono attività in ambito FICC" così come che le stesse "integrano l'aperta violazione dell'art. 5.3 del Regolamento FIGC per i Servizi di Procuratore Sportivo, in virtù del quale 'un Calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nellostesso' poiché il sig. Diawara hanno sottoscritto un secondo contratto di rappresentanza senza aver preventivamente revocato quello che lo lega tuttora allo scrivente” La Procura Federale, svolte le necessarie indagini, inviava gli atti alla Commissione Procuratori Sportivi per la valutazione dei fatti relativamente alla condotta tenuta dal Procuratore Piraino. Veniva nominato, quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore/istruttore del procedimento, il quale a seguito di verifica dei fatti, degli atti, delle circostanze e testimonianze raccolte dalla Procura Federale in fase istruttoria, riferiva alla Commissione e si dichiarava pronto per il dibattimento. Veniva, quindi, fissata udienza al 12.7.2016 all’esito della quale la Commissione, “vista l’istanza di differimento formulata dal procuratore costituito di Daniele Piraino, ritenuta, nel caso di specie, l’opportunità di attendere la definizione di altro procedimento pendente innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a carico delle medesime parti, con udienza fissata al 28.7.2016, dispone il rinvio della trattazione del presente giudizio alla data del 20.9.2016 ore 10:30. Dispone, altresì, la sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis comma 1 C.G.S. F.I.G.C. e 38 comma 5 lett. d) C.G.S. C.O.N.I.” (cfrCom. Uff. n. 002/PS del 12.7.2016) Alla successiva udienza del 20.9.2016, presenziava il diretto interessato, Avv. Daniele Piraino assistito dall’Avv. Mattia Grassani; quest’ultimo ribadiva oralmente quanto argomentato nella memoria scritta ritualmente depositata e concludeva per il proscioglimento da ogni addebito per insussistenza dei fatti. La Commissione osserva quanto segue. Il giudizio disciplinare che investe l’avvocato Piraino è assolutamente connesso alla vicenda, avente ad oggetto i medesimi fatti di cui al presente procedimento, che ha interessato la giustizia sportiva e che sommariamente si ritiene opportuno ripercorrere a fini illustrativi. Con provvedimento n. 14462/640pf15 – 16/SP/gb in data 8.6.2016 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) AmadouDiawara, calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 S.p.A. per la violazione: a) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93 comma 1 N.O.I.F. per aver omesso di far indicare il nominativo del proprio Procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.8.2015 con la Società Bologna FC 1909; b) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppure consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al sig. Robert Viorel Visan, conferiva nuovo mandato a favore del sig. Daniele Piraino, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso; 2) la Società Bologna FC 1909S.p.A. per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato, sig. AmadouDiawara. L’adito Tribunale (Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) con riferimento ai capi di incolpazione compendiati nel deferimento elevato nei confronti del calciatore, lo accoglieva ed infliggeva al medesimo l’ammenda di € 15.000,00 tenuto conto, quanto all’addebito di cui al predetto capo a), che il contratto di rappresentanza (prot. n. 785 del 23.7.2015 depositato il giorno successivo presso la Commissione Procuratori Sportivi) conferito dal Diawara al sig. Robert Viorel Visan deve considerarsi valido ed efficace – il ché costituisce presupposto fattuale e giuridico per la configurabilità della violazione disciplinare a carico del calciatore – anche perché nessuna iniziativa fu attivata dal calciatore per far accertare l’inefficacia del negozio e tenuto conto, quanto all’addebito dicui al capo b) che il calciatore pur essendo consapevole dell’esistenza di detto contratto conferì un nuovo mandato al sig. Daniele Piraino, con contratto del 4 gennaio 2016. La Corte Federale d’Appello con delibera pubblicata il 10.10.2016 (cfrCom. uff. n. 45/CFA), in sede devolutiva, riformando la decisione di prime cure, ha ritenuto di irrogare una sanzione pecuniaria di € 7.000,00 al solo calciatore Amadou Diawara, annullando ogni addebito in capo alla Società Bologna F.C.1909. Il giudice di appello ha riformato il giudizio del Tribunale Federale Nazionale perché ha analizzato gli atti e i fatti di causa dandone una valutazione logica senza conferire giudizi valutativi della dimensione giuridica, fattispecie queste che probabilmente devono trovare tutela innanzi alla giustizia ordinaria. L’esame della posizione disciplinare dell’avvocato Piraino deve circoscriversi ineluttabilmente all’affidamento, che questi ha posto alla cessazione del rapporto fra il calciatore Diawara ed il procuratore Visan, in quanto emerge come dato certo ed inequivoco che il calciatore avesse comunque mostrato di non avvalersi dell’attività di Visan con la lettera dell’11.12.2015. Il dato unico di riferimento diventa la valutazione soggettiva del calciatore che dichiara di cessare i rapporti con Visan (seppure in una enunciazione che può essere approfondita in sede di giustizia ordinaria in ordine alla corretta disciplina della revoca di un mandato professionale ed in ordine alle conseguenze economiche di tale recesso). Dato tale elemento concreto ed esistente (cessazione del rapporto col procuratore) il Piraino ha posto in essere con media diligenza un’attività di subentro nel rapporto di procuratore realizzando un affidamento in quanto il calciatore aveva cessato il rapporto in essere con il signor Visan. Dunque, il profilo disciplinare non può essere sussistente in capo al Piraino, pure se esistono elementi da approfondire (probabilmente innanzi al giudice ordinario circa le eventuali richieste economiche del Visan nei confronti del calciatore). In realtà proprio un’azione giudiziaria in sede ordinaria è apparsa come il rimedio che Visan avrebbe potuto perseguire invece di attivare un procedimento disciplinare verso un collega procuratore che aveva accettato un mandato in presenza della evidente cessazione del rapporto precedente. In una dimensione analogica esegetica può assimilarsi la condotta del Piraino a quella del professionista (es. per il patrocinio legale) che subentra ad un collega precedentemente officiato e formalmente revocato. Da ciò la tutela del credito del procuratore revocato che si può, quindi, azionare nella sede del giudice ordinario. E’ legittima la posizione del Piraino che ha acquisito il mandato di Diawara in presenza di una esplicita revoca: tale è da considerarsi la comunicazione esperita con lettera raccomandata A/R dell’11.12.2015 dal calciatore Diawara all’indirizzo del Procuratore Visan. Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi non ravvisando, allo stato, alcun illecito disciplinare nelle condotte di Daniele Piraino, lo proscioglie dagli addebiti contestati.
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