F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 15 luglio 2016 Procedimento disciplinare a carico di NICOLA MORELLI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 15 luglio 2016
Procedimento disciplinare a carico di NICOLA MORELLI– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - preso atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il il sig. NICOLA MORELLI ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta nella misura di cinquanta giorni di squalifica RITIENE corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata. Procedimento disciplinare a carico del sig. MATTEO MALPEZZI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che: - il sig. MATTEO MALPEZZI, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nella stagione 2014-15 attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Castelbolognese pur non essendo, all’epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico; ed, altresì, per essere stato iscritto in alcune distinte ufficiali di gara quale dirigente accompagnatore, il tutto in assenza sia del tesseramento con la società di appartenenza, che della necessaria istanza di sospensiva al Settore Tecnico, come richiesto dalla normativa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. MATTEO MALPEZZI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.