F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 34 del 22 luglio 2016 “Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO BREDA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 34 del 22 luglio 2016
“Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO BREDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. ROBERTO BREDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, comma 9, del C.G.S. per aver avuto rapporti, nella specie concretatisi nell’essersi trattenuto a colloquio e nell’aver accettato un confronto verbale con un manipolo di tifosi di circa 20 persone,tutti riconducibili ad un gruppo ultras della tifoseria ternana denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla società Ternana calcio Spa. Detto gruppo nella serata del 16 ottobre 2015 dopo aver raggiunto l’Hotel Garden di Terni, scelto dalla società per il ritiro del prepartita in programma contro il Bari, si era intrattenuto per circa circa 15/20 minuti , senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, con l’intento di riuscire ad avere un incontro/confronto con i calciatori, tecnici e dirigenza; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per una giornata di Campionato ufficiale ed € 8000,00 di ammenda con diffida; Ritenuto che: - il ristorante facente parte della struttura alberghiera ove la Ternana si trovava in ritiro non era chiuso al pubblico, ma era facilmente accessibile anche da persone esterne all’albergo dalla strada principiale, così come rappresentato dal deferito e non contestato dalla Procura Federale; - i tifosi si sono introdotti facilmente e all’improvviso nella sede del ritiro della Ternana per incitarla a migliorare le proprie prestazioni sul campo; - era onere della Società e non certo del deferito curarsi della sicurezza e della riservatezza della squadra in ritiro onde impedire eventuali contatti non autorizzati tra tifosi e squadra; - al deferito non può dunque essere imputata alcuna responsabilità per essersi intrattenuto a colloquio con i tifosi entrati nel ristorante sede del ritiro, in quanto nella situazione di specie tale colloquio con gli ultrà non solo era inevitabile da parte del deferito (giacché i tifosi, una volta introdottisi nel ristorante in assenza di controlli disposti dalla Società, non potevano certo essere respinti dal deferito), ma costituiva anzi un comportamento sostanzialmente obbligato, dato che rappresentava l’unico modo che l’allenatore aveva a sua disposizione per far allontanare rapidamente i tifosi ed evitare il loro contatto con il resto della squadra; - in una situazione quale quella di specie non poteva richiedersi al deferito di tenere un contengo diverso da quello che ha tenuto, proprio nell’ottica di contenere il confronto con i tifosi nei limiti della civiltà e della buona educazione; - peraltro, l’art. 12, comma 9, CGS vieta esclusivamente i “rapporti” tra tesserati e tifosi (che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società), mentre quello di specie è stato un semplice contatto occasionale, durato pochi minuti e finalizzato a far allontanare i tifosi dall’albergo onde evitare un confronto con il resto della squadra; P.Q.M. proscioglie il sig. ROBERTO BREDA dall’addebito disciplinare che è stato contestato.