F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016 Procedimento disciplinare a carico dei sig. VITO FANELLI, BRUNO DI LAURO, ALBERTO CAPPA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016 Procedimento disciplinare a carico dei sig. VITO FANELLI, BRUNO DI LAURO, ALBERTO CAPPA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che: - il sig. VITO FANELLI, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all’art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 “ Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa; Ritenuto che: - il sig. BRUNO DI LAURO, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all’art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 “ Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a propri giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa; - il sig. ALBERTO CAPPA, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all’art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 “ Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a propri giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per il sig. VITO FANELLI di mesi sei, per i sig.ri BRUNO DI LAURO e ALBERTO CAPPA di mesi due cadauno; Ritenuto che: preliminarmente non è accoglibile l’istanza di differimento dell’udienza del sig Di Lauro Bruno non avendo lo stesso richiesto di essere sentito nei termini regolamentari e così decadendo dal diritto di poter essere ascoltato e di introdurre documenti nel procedimento; - i fatti contestati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini e dalla documentazione acquisita; - P.Q.M. dichiara il sig. VITO FANELLI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi e per i signori BRUNO DI LAURO e ALBERTO CAPPA per mesi due cadauno.
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