COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 309/PF – Proc. 407 pf 2015-16 – Campionato Regionale Giovanissimi N. 251 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Di Meo Antonio b) Del Presidente Santabarbara Arcangelo c) dell’accompagnatore Castaldo Massimo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Piana Caiazzo ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1bis comma 5 CGS GARA Oasi Sanfeliciana / Piana Caiazzo dell’11.10.2015 Campionato Regionale Giovanissimi)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 309/PF – Proc. 407 pf 2015-16 – Campionato Regionale Giovanissimi N. 251 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Di Meo Antonio b) Del Presidente Santabarbara Arcangelo c) dell’accompagnatore Castaldo Massimo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Piana Caiazzo ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1bis comma 5 CGS GARA Oasi Sanfeliciana / Piana Caiazzo dell’11.10.2015 Campionato Regionale Giovanissimi) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 giornate di squalifica, per i dirigenti mesi dodici di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato ed € 800,00 di ammenda. L’avv. Menditto in nome e per conto del presidente dell’ASD Piana Caiazzo faceva pervenire memorie ed all’udienza del 4.07.2016 compariva personalmente. Dagli ati depositati si evince che il calciatore Di Meo Antonio era stato regolarmente tesserato in data 8.10.2015 con tessera n. 529442 e quindi tre giorni prima della disputa della gara sopra indicata dell’11.10.12015 e che il calciatore predetto era stato sottoposto a visita medica come da certificato del 3.07.2015 rilasciato dal dott. Sergio De Lucia, Specialista in medicina dello sport. La circostanza che il calciatore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore Di Meo Antonio non abbia sottoscritto il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, non rileva ai fini della validità del suddetto certificato tant’è che il giovane Di Meo è stato regolarmente tesserato evidentemente proprio per il certificato inoltrato e che allo stato tale documento non risulta essere falso. Pertanto tutti i deferiti vanno prosciolti dai comportamenti di cui al deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, proscioglie i deferiti perché il fatto non sussiste.
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