COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 247/14-15/PF Proc. 670pf 14-15/GC/vdb N. 262 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCA ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASSOCALCIO SALERNO): ART. 1BIS, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 62, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SC ASSOCALCIO SALERNO: EX ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 247/14-15/PF Proc. 670pf 14-15/GC/vdb N. 262 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCA ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASSOCALCIO SALERNO): ART. 1BIS, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 62, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SC ASSOCALCIO SALERNO: EX ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La Procura Federale ha accertato che al termine della gara del Campionato Regionale Allievi Assocalcio Salerno – Hermes Avellino del 25.01.2015 si registrava la presenza indebita, all’interno degli spogliatoi e dello spazio antistante, di un gran numero di persone in quanto il cancello di accesso era stato lasciato aperto ed incustodito, di converso non era stato possibile accertare l’identità delle persone e che uno questi aveva colpito con uno schiaffo un giovane calciatore della squadra ospitata a cui seguiva una animata discussione. I fati accertati, dei quali è possibile averne certezza, , per non essere stati adeguatamente confutati in sede di istruttoria davanti agli Organi della Procura Federale, né davanti a questo Tribunale in sede dibattimentale, rilevano la violazione, a carico dei diffidati degli art. 62, commi 1 e 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di conseguenza la responsabilità diretta del presidente della società SC Assocalcio Salerno, sig. Alessandro Di Luca nonché la responsabilità oggettiva in capo alla citata società. Le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale, è di: mesi tre di inibizione, a carico del sig. Di Luca Alessandro nonché l’ammenda di euro 600,00 a carico della società Assocalcio Salerno. Questo Tribunale nel ritenere accertato i fatti contestati, irroga le sanzioni come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di applicare, a carico del sig. Di Luca Alessandro, l’inibizione per mesi tre e l’ammenda di euro 600,00 (seicento/00), a carico della società SC Assocalcio Salerno.
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