• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 297/15-16/PF
Proc. 396 pf 15-16/AA/ac –
N. 271 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Anastasio Giuseppina
b) Dei calciatori Scarallo Pasquale e Lo Sapio Angelo
c) Del dirigente accompagnatore Borzacchiello Antonio
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società ASD Stasia Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARA: Cimitile – Stasia Soccer del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 297/15-16/PF
Proc. 396 pf 15-16/AA/ac –
N. 271 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Anastasio Giuseppina
b) Dei calciatori Scarallo Pasquale e Lo Sapio Angelo
c) Del dirigente accompagnatore Borzacchiello Antonio
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società ASD Stasia Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARA: Cimitile – Stasia Soccer del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per I deferiti era presente il difensore il quale ha dedotto con memoria difensiva in via preliminare l’estinzione dl procedimento ex art. 34bis CGS. Nel merito ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. All’udienza di discussione (11.07.2016), il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società Anastasio Giuseppina anni 1 e mesi 6, per i calciatori Scarallo Pasquale e Lo Sapio Angelo 3 giornate di squalifica ciascuno; per Antonio Borzacchiello 1 anno e sei mesi di inibizione e per la società Stasia Soccer 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.02.2016. Ritiene il Tribunale che non si verta nell’ipotesi di estinzione in quanto l’eccezione di estinzione del procedimento e dell’azione disciplinare non si è verificata in quanto i termini indicati negli articoli sopra richiamati devono ritenersi ordinatori e non perentori (in tal senso Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare comunicato Ufficiale 2/TNF 2016/2017). Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Scarallo Pasquale e Lo Sapio Angelo Tre GIORNATE effettive di squalifica per ciascuno, ai dirigenti due MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società l’ammenda di € 200,00 .
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 297/15-16/PF
Proc. 396 pf 15-16/AA/ac –
N. 271 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Anastasio Giuseppina
b) Dei calciatori Scarallo Pasquale e Lo Sapio Angelo
c) Del dirigente accompagnatore Borzacchiello Antonio
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società ASD Stasia Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
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