COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 324/15-16/PF Proc. 485 pf 15-16/AA/ac – N. 278 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del calciatore JAMILI Omar b) del Presidente IANNICIELLO Christian c) dell’accompagnatore DE LUCA Tommaso per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD GROTTA 1984 ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 CGS – GARA ASD GROTTA 1984 – BISACCESE – Juniores Regionali Girone D 15/16

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 324/15-16/PF Proc. 485 pf 15-16/AA/ac – N. 278 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del calciatore JAMILI Omar b) del Presidente IANNICIELLO Christian c) dell’accompagnatore DE LUCA Tommaso per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD GROTTA 1984 ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 CGS – GARA ASD GROTTA 1984 – BISACCESE – Juniores Regionali Girone D 15/16 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione (11.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Jamili Omar TRE Gare di squalifica, per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione ciascuno e per la società Grotta 1984 UN punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 29.02.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore JAMILI OMAR la squalifica per TRE giornate di gara, al dirigente DE LUCA Tommaso ed al Presidente IANNICIELLO Christian l’inibizione per MESI DUE ciascuno ed alla società ASD GROTTA 1984 l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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