COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 300/15-16/PF Proc. 552 pf 15-16/AA/mf – N. 267 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Ricciardone Domenico b) Del calciatore Pecorelli Giovanni c) Del dirigente accompagnatore Menta Saverio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Sassano Calcio ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Valdiano – Sassano Calcio del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 300/15-16/PF
Proc. 552 pf 15-16/AA/mf –
N. 267 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Ricciardone Domenico
b) Del calciatore Pecorelli Giovanni
c) Del dirigente accompagnatore Menta Saverio
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società ASD Sassano Calcio ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARA: Valdiano - Sassano Calcio del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie, né comparivano, benché ritualmente convocati. All’udienza di discussione (27.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Pecorelli Giovanni TRE gare di squalifica; per i dirigenti 18 mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’11.02.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Pecorelli Giovanni, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Ricciardone Domenico (Presidente) ed al dirigente accompagnatore sig. Menta Saverio DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Sassano Calcio, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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