COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA ROFRANO – GREGORIANA DEL 9.04.2016 – PRIMA CATEGORIA – S.S. 2015/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
GARA ROFRANO – GREGORIANA DEL 9.04.2016 – PRIMA CATEGORIA – S.S. 2015/2016
Letto il reclamo proposto dalla ASD Gregoriana, Letto il C.U. N.°102 del 15.4.2016 con cui si sospendeva ogni decisione in merito, e si delegava alla Procura Federale l’indagine sulla tempestività dell’invio della raccomandata n. 152248158991 ovvero n.152248158980 con cui era stato recapitato alla polisportiva ASD Gregoriana il preavviso di mancato incasso coattivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5 del reg. LND, letti gli atti ufficiali di gara; letti gli atti di indagine della Procura Federale;
RILEVATO
che la società reclamante lamenta di non aver ricevuto tempestivamente la comunicazione del 26.3.2016, con la quale si notificava l’avviso di incasso coattivo, per non aver potuto ritirare la raccomandata prima del 4.4.2016, e quindi con il preavviso dei rituali 7 giorni previsti dalla norma in questione;
che, ai fini della legge, una raccomandata non ritirata è considerata al pari di una consegnata regolarmente, sempre che l’indirizzo del destinatario sia stato indicato correttamente;
che, con la sentenza n.27526/15, la Cassazione ha chiarito che la lettera raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario a causa della sua assenza e/o delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale;
CONSIDERATO
che la morosità della società Gregoriana era ben nota alla medesima, come risulta dall’attività d’indagine della stessa Procura Federale;
che il preavviso di incasso coattivo venne spedito in data 25.3.2016 con lettera raccomandata n. 152248158991 ovvero n.152248158980, con avviso di giacenza lasciato dal postino in data 1.4.2016, e quindi da considerarsi regolarmente consegnata nei termini di rito;
che ai sensi dell’art.30 comma 5 del reg. LND il prelievo coattivo può essere disposto anche per le gare in trasferta di campionato con il preavviso di almeno 7 gg.
Tanto letto, rilevato e considerato,
DISPONE
rigettarsi il reclamo, infliggere alla ASD Gregoriana la punizione sportiva della perdita della gara in con il risultato di 3 a 0;
incamerarsi la tassa di reclamo.
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