COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 337/15-16/PF Proc. 904 pf 15-16/AA/ac/cf – 288. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Merola Vittorio b) Del calcettista Alberico Rosario c) Del dirigente accompagnatore Mitrano Angelo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Rettifilo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Rettifilo / Caggianese del 4.01.2015 – Rettifilo / Real Agropoli dell’1.02.2015 e Rettifilo / Sporting S.P. Calcio del 18.04.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D – stagione sportiva 2014-2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 337/15-16/PF Proc. 904 pf 15-16/AA/ac/cf – 288. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Merola Vittorio b) Del calcettista Alberico Rosario c) Del dirigente accompagnatore Mitrano Angelo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Rettifilo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Rettifilo / Caggianese del 4.01.2015 – Rettifilo / Real Agropoli dell’1.02.2015 e Rettifilo / Sporting S.P. Calcio del 18.04.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D – stagione sportiva 2014-2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calcettisti sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti: Mitrano Angelo ed Alberico Rosario sono comparsi ed hanno fornito spiegazioni in ordine all’accaduto dichiarando altresì di aver effettuato il tesseramento in maniera errata in via informatico e di aver poi trasmesso il tesseramento a mezzo raccomandata AR. Di Tanto però non forniscono prova.. All’udienza di discussione (13.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calcettista Alberico Rosario DICIOTTO gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente anni 1 e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società 3 punti di penalizzazione ed € 1500,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti ed esaminati gli atti, valutate le dichiarazioni rese, non suffragate da idonea prova documentale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calcettista Alberico Rosario, SEI giornate effettive di squalifica; ai sigg. Merola Vittorio (Presidente) e Mitrano Angelo (dirigente accompagnatore ufficiale) SETTE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Rettifilo, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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