• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 336/15-16/PF
Proc. 923 pf 15-16/AA/ac/cc –
290. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente D’Angelo Sandro
b) Dei calcettisti Forlano Cristiano e Miele Vito
c) Del dirigente accompagnatore Orsano Cosimo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Mario Opramolla Serre ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Mario Opramolla Serre / Atletico Eol C5 Eboli del 21.02.2015 – Real Poseidon / Mario Opramolla Serre dell’1.03.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D – stagione sportiva 2014-2015)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 336/15-16/PF
Proc. 923 pf 15-16/AA/ac/cc –
290. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente D’Angelo Sandro
b) Dei calcettisti Forlano Cristiano e Miele Vito
c) Del dirigente accompagnatore Orsano Cosimo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Mario Opramolla Serre ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Mario Opramolla Serre / Atletico Eol C5 Eboli del 21.02.2015 – Real Poseidon / Mario Opramolla Serre dell’1.03.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D – stagione sportiva 2014-2015)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calcettisti sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calcettisti agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito D’Angelo Sandro, presidente, nonché calcettista nell’occasione, presente precisa che il mancato tesseramento è da addebitare alla negligenza di un collaboratore amico esterno alla società. All’udienza di discussione (13.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calcettisti Forlano Cristiano e Miele Vito TRE gare di squalifica; per il presidente, quale calcettista, SEI giornate di squalifica; per il presidente ed il dirigente anni 1 e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la documentazione presente, valutate le dichiarazioni rese, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calcettisti D’Angelo Sandro,Forlano Cristiano e Miele Vito, TRE giornate effettive di squalifica; ai sigg. D’Angelo Sandro (Presidente) ed Orsano Cosimo (dirigente accompagnatore ufficiale) NOVE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Mario Opramolla Serre, l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 336/15-16/PF
Proc. 923 pf 15-16/AA/ac/cc –
290. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente D’Angelo Sandro
b) Dei calcettisti Forlano Cristiano e Miele Vito
c) Del dirigente accompagnatore Orsano Cosimo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Mario Opramolla Serre ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Mario Opramolla Serre / Atletico Eol C5 Eboli del 21.02.2015 – Real Poseidon / Mario Opramolla Serre dell’1.03.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D – stagione sportiva 2014-2015)"