COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 239/14-15/PF Proc. 712pf 13-14/GR/mg N. 280 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI GUIDA MICHELE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CALABRIA ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. BRIGANTE STEFANO E CIUFFO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MONTESANO 2006: ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 239/14-15/PF Proc. 712pf 13-14/GR/mg N. 280 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI GUIDA MICHELE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CALABRIA ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. BRIGANTE STEFANO E CIUFFO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MONTESANO 2006: ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La Procura Federale ha accertato che in occasione della gara del Campionato Allievi della Delegazione Provinciale di Salerno Montesano 2006 – Roccadaspide del 10.02.2014 è stato schierato per la Montesano 2006 in luogo del calciatore Brigante –stefano il calciatore Calabria Alessandro che per la cui età anagrafica non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara de quo, e che compariva in distinta sotto il nome di Brigante stefano, distinta sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Di Guida Michele; è stato accertato altresì che il calciatore Calabria Alessandro non ha risposto alla convocazione avanti l’Organo di Giustizia sportiva. Si rileva che i fatti contestati devono essere considerati per accertati non essendo stato né in sede di istruttoria della Procura Federale né in sede dibattimentale davanti a questo Tribunale (7.09.2015) confutati dalla parte avversa assenti in sede dibattimentale con esclusione del sig. Ciuffo assistito dall’esercente la potestà genitoriale, sig. Ciuffo Attilio, se non in modo estremamente generico e pertanto non meritevole da essere considerato prova contraria ai fatti addebitati, che implicano la violazione per il dirigente accompagnatore della violazione dell’allora vigente art. 1 c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; per il calciatore Calabria Alessandro della violazione dell’allora vigente art. 1 c. 1 del C.G.S. e della violazione dell’art. 1 c. 3 del C.G.S.; per i calciatori Brigante Stefano e Ciuffo Antonio delle violazioni di cui all’allora vigente art. 1 c. 3 del C.G.S. per non aver risposto alla convocazione davanti l’Organo di Giustizia sportiva. In sede dibattimentale il Rappresentate della Procura Federale faceva richiesta della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Di Guida Michele; per il calciatore Calabria Alessandro la sanzione della squalifica di mesi tre per la violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. e della squalifica per tre giornate per la violazione dell’art. 1 c. 3 del C.G.S.; per i calciatori Bigante Stefano e Ciuffo Antonio tre giornate di squalifica; per la società F.C. Montesano 2006 euro 1.500,00 di ammenda. Questo Tribunale nel ribadire di ritenere accertato i fatti contestati irroga le sanzioni come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di applicare, a carico del sig. Di Guida Michele, l’inibizione per mesi sei; mesi tre e tre giornate di squalifica per il calciatore Calabria Alessandro; tre giornate di squalifica per i calciatori Brigante Stefano e Ciuffo Antonio; l’ammenda di euro 1500,00, a carico della società FC Montesano 2006.
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