COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 341/15-16/PF Proc.974pf15-16/AA/ac/cc – 298. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Zippo Giuseppe b) Del calciatore Galloppo Michele c) Del dirigente accompagnatore Massaro Filiberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Albanova Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: ASD Don Peppe Diana (ora Albanova Calcio) / Atletic Sangiorgese del 26.10.2014 (Campionato Regionale 1^ Categoria – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 341/15-16/PF Proc.974pf15-16/AA/ac/cc – 298. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Zippo Giuseppe b) Del calciatore Galloppo Michele c) Del dirigente accompagnatore Massaro Filiberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Albanova Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: ASD Don Peppe Diana (ora Albanova Calcio) / Atletic Sangiorgese del 26.10.2014 (Campionato Regionale 1^ Categoria – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (14.07.2016), per i deferiti era presente l’avv. Giuseppe Vitale il quale chiedeva il proscioglimento in quanto trattandosi di Galoppo Michele, regolarmente tesserato e non Galloppo. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore TRE gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione nella stagione sportiva 2016/2017 Campionato di 1^ Categoria ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.5.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che dall’estratto storico certificazione dell’Ufficio Tesseramenti trattasi dello stesso soggetto, erroneamente indicato come Galloppo Michele, in luogo di Galoppo Michele e che in effetti risulta essere, nell’anno 2014/2015 Galloppo, con la società Don Peppe Diana poi divenuta Albanova Calcio. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA L’estinzione del procedimento disciplinare perché il fatto non sussiste.
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