COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 348/15-16/PF Proc.902pf15-16/AA – 299. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Tronco Nicola b) Del calciatore Gadelha Felipe c) Dei dirigenti accompagnatori Canelli Pietro e Vitale Domenico per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pol. Folgore San Vincenzo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Pol. Folgore San Vincenzo / Caserta Football del 16.11.2014 – Pol. Folgore San Vincenzo / Azteca Dragoni dell’11.01.2015 – Sport e Vita / Pol. Folgore San Vincenzo dell’8.02.2015 (Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 348/15-16/PF Proc.902pf15-16/AA – 299. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Tronco Nicola b) Del calciatore Gadelha Felipe c) Dei dirigenti accompagnatori Canelli Pietro e Vitale Domenico per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pol. Folgore San Vincenzo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Pol. Folgore San Vincenzo / Caserta Football del 16.11.2014 - Pol. Folgore San Vincenzo / Azteca Dragoni dell’11.01.2015 - Sport e Vita / Pol. Folgore San Vincenzo dell’8.02.2015 (Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calcettista sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calcettisti indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (14.07.2016), i deferiti erano presenti insieme al difensore avv. Donato Ragozzino, deducevano che avevano inviato la richiesta di tesseramento del calcettista Gadelha Felipe prima della gara e che solo successivamente veniva comunicato loro che non era stato tesserato perché mancante del previsto permesso di soggiorno. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calcettista SEI gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 6.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calcettista Gadelha Felipe, 3 giornate effettive di squalifica; al sig. Tronco Nicola (Presidente) ed ai sigg. Canelli Pietro e Vitale Domenico (dirigenti) SETTE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Pol. Folgore San Vincenzo, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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