• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 305/15-16/PF
Proc.554pf15-16/AA/us –
301. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del calciatore Attanasio Simeone
b) Del Presidente Esposito Luca
c) dell’accompagnatore dirigente Salzano Vincenzo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relazione all’articolo 39 NOIF nonche’
della società SSD SPACCANAPOLI SPORTING SRL
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 cgs –
GARA: Spaccanapoli Sporting srl/ Concordia dell’1.10.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Napoli)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 305/15-16/PF
Proc.554pf15-16/AA/us –
301. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del calciatore Attanasio Simeone
b) Del Presidente Esposito Luca
c) dell’accompagnatore dirigente Salzano Vincenzo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relazione all’articolo 39 NOIF nonche’
della società SSD SPACCANAPOLI SPORTING SRL
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 cgs –
GARA: Spaccanapoli Sporting srl/ Concordia dell’1.10.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Napoli)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per I deferiti era presente il dirigente Salzano Vincenzo il quale si riportava alla memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società Esposito Luca anni 1 e mesi 6, per il calciatore Attanasio Simeone 3 giornate di squalifica e per Salzano Vincenzo 1 anno e sei mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 23.02.2016. In via preliminare si rileva che la società, benché ritualmente comparsa, non ha invocato l’estinzione del procedimento per decorso del termine. Ad ogni buon conto questo Tribunale che non si verta nell’ipotesi di estinzione in quanto l’eccezione di estinzione del procedimento e dell’azione disciplinare non si è verificata in quanto i termini indicati negli articoli sopra richiamati devono ritenersi ordinatori e non perentori. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati e non contestati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore TRE giornate effettive di squalifica, ai dirigenti DUE mesi di inibizione per ciascuno, ed alla società Spaccanapoli Sporting srl l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 305/15-16/PF
Proc.554pf15-16/AA/us –
301. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del calciatore Attanasio Simeone
b) Del Presidente Esposito Luca
c) dell’accompagnatore dirigente Salzano Vincenzo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relazione all’articolo 39 NOIF nonche’
della società SSD SPACCANAPOLI SPORTING SRL
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 cgs –
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