COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 359/15-16/PF Proc. 915pf15-16/AA/ac/cf – 309. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del presidente Montuori Francesco b) Del calciatore Ferrante Giovanni c) dirigente accompagnatore Montuori Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Sporting Scafati Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Ogliarese / Sporting Scafati Calcio del 13.04.2015 (Torneo Allievi Regionali Fascia B – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 359/15-16/PF Proc. 915pf15-16/AA/ac/cf – 309. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del presidente Montuori Francesco b) Del calciatore Ferrante Giovanni c) dirigente accompagnatore Montuori Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Sporting Scafati Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Ogliarese / Sporting Scafati Calcio del 13.04.2015 (Torneo Allievi Regionali Fascia B – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito Montuori Francesco, presente nella qualità di deferitro, ammette i fatti di cui al deferimento giustificando l’accaduto avvenuto in buona fede. Il calciatore, sebbene ritualmente convocato, non si è presentato in udienza. All’odierna udienza di discussione (18.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore TRE gare di squalifica; per il presidente 1 anno e 9 mesi di inibizione sia quale presidente che nelle vesti di accompagnatore e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 12.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ala luce degli atti nonché esaminate le dichiarazioni rese, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Ferrante Giovanni TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Montuori Francesco (Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale) TRE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Sporting Scafati Calcio, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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