• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 361/15-16/PF
Proc. 998pf15-16/AA/ac/cf –
310. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del presidente Graziano Mario
b) Del calciatore Cuomo Riccardo
c) dirigente accompagnatore Graziano Giovanni
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Olimpique Taurano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Olimpique Taurano / Cesinali Calcio del 13.12.2014 – Olimpique Taurano / Città di Mercogliano del 31.01.2015 – Olimpique Taurano / Roccabascerana del 22.03.2015 – Olimpique Taurano / Gruppo Giovani Banzano del 9.05.2015 – Olimpique Taurano / La Nuova Vapor Domicella del 23.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino – stagione sportiva 2014/2015)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 361/15-16/PF
Proc. 998pf15-16/AA/ac/cf –
310. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del presidente Graziano Mario
b) Del calciatore Cuomo Riccardo
c) dirigente accompagnatore Graziano Giovanni
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Olimpique Taurano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Olimpique Taurano / Cesinali Calcio del 13.12.2014 – Olimpique Taurano / Città di Mercogliano del 31.01.2015 – Olimpique Taurano / Roccabascerana del 22.03.2015 – Olimpique Taurano / Gruppo Giovani Banzano del 9.05.2015 – Olimpique Taurano / La Nuova Vapor Domicella del 23.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino – stagione sportiva 2014/2015)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, sebbene ritualmente convocati, non si sono presentati in udienza. All’odierna udienza di discussione (18.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore TRENTA giornate di gara di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 5 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 12.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Cuomo Riccardo QUINDICI giornate effettive di squalifica; al sig. Graziano Mario (Presidente) ed al sig. Graziano Giovanni (dirigente accompagnatore ufficiale) DIECI MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Olimpique Taurano, l’ammenda di € 600,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 361/15-16/PF
Proc. 998pf15-16/AA/ac/cf –
310. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del presidente Graziano Mario
b) Del calciatore Cuomo Riccardo
c) dirigente accompagnatore Graziano Giovanni
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società Olimpique Taurano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Olimpique Taurano / Cesinali Calcio del 13.12.2014 – Olimpique Taurano / Città di Mercogliano del 31.01.2015 – Olimpique Taurano / Roccabascerana del 22.03.2015 – Olimpique Taurano / Gruppo Giovani Banzano del 9.05.2015 – Olimpique Taurano / La Nuova Vapor Domicella del 23.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino – stagione sportiva 2014/2015)"