COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 176. DELIBERA C.S.AT. – Ricorso in appello presentato dalla società Futsal Parete in riferimento alla gara Futsal Parete / Real Ottaviano del 13.02.2016 – Campionato di Calcio a Cinque serie C1 Fascicolo 222/2015-16

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 176. DELIBERA C.S.AT. – Ricorso in appello presentato dalla società Futsal Parete in riferimento alla gara Futsal Parete / Real Ottaviano del 13.02.2016 – Campionato di Calcio a Cinque serie C1 Fascicolo 222/2015-16 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva l’infondatezza del ricorso. Invero, la società reclamante ritiene che il direttore di gara sia incorso in un errore tecnico in quanto a seguito dell’espulsione del calciatore Altomare Carlo della società Real Ottaviano, quanto veniva concesso un calcio di rigore ed espulso il calciatore del Real Ottaviano Amirante Salvatore. In particolare, le doglianze poste a fondamento del reclamo depositato il 14.04.2016 si fonda sulla circostanza che durante l’esecuzione del calcio di rigore sarebbe subentrato il calciatore Suarato Pasquale in sostituzione del primo calciatore espulso, e sarebbero trascorsi solo un minuto e 43 secondi contravvenendo così alla norma che prevede di giocare per due minuti in inferiorità numerica. Espletata l’attività istruttoria questa Corte convocava l’arbitro al fine di poter approfondire ogni ed eventuale circostanza fattuale ai fini della decisione. Alla prima convocazione fissata per il giorno 6.06.2016 il direttore di gara non si presentava innanzi a questa Corte senza fornire alcuna giustificazione. Nella successiva convocazione fissata il giorno 13.06.2016, il sig. Zuzolo Gianluca direttore della gara sopra indicata, compariva innanzi a questa Corte precisando che il sig. Suarato entrava in campo decorsi due minuti dalla prima espulsione del calciatore Altomare Carlo specificando altresì che in relazione alla seconda espulsione del calciatore Amirante Salvatore la stessa è stata neutralizzata per effetto della segnatura della rete su calcio di rigore da parte della società Futsal Parete. Pertanto, la Corte delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società Futsal Parete, dispone l’addebito della tassa sul conto della predetta società. Infine rimette gli atti all’AIA per quanto di competenza per la mancata comparizione del direttore di gara all’audizione del 6.06.2016 senza alcuna giustificazione.
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