FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 103/AA del 22/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SENAD LULIC
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 103/AA del 22/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SENAD LULIC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. SENAD LULIC avente ad oggetto la seguente condotta: SENAD LULIC, tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, ed art. 5, comma 1, del C.G.S., dei doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese nel corso di un intervista rilasciata ad un network televisivo nazionale – Mediaset Premium - nel dopo gara di Lazio-Roma del 04/12/2016 e riportate dai quotidiani nazionali, dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del calciatore Antonio Rudiger, tesserato con la società A.S. Roma, quali: “..Rudiger già parlava prima della partita, due anni fa era lì, a Stoccarda, vendeva calzini o cinture, adesso fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato.”; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SENAD LULIC; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per il Sig. SENAD LULIC; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.