COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 344/15-16/PF Proc. 983pf 15-16/AA/ac/cc – 324. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Remondelli Tommaso b) Dei calciatori Camerlengo Giuseppe e Blasi Gennaro c) Del dirigente accompagnatore Altavilla Fernando per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Virtus Grottaminarda ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Bonito / Virtus Grottaminarda del 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Avellino – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 344/15-16/PF Proc. 983pf 15-16/AA/ac/cc – 324. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Remondelli Tommaso b) Dei calciatori Camerlengo Giuseppe e Blasi Gennaro c) Del dirigente accompagnatore Altavilla Fernando per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Virtus Grottaminarda ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Bonito / Virtus Grottaminarda del 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria - Delegazione Provinciale di Avellino – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive né sono stati presenti all’udienza di discussione del 14.07.2016. All’udienza di discussione (14.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori tre gare di squalifica ciascuno; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Camerlengo Giuseppe e Blasi Gennaro, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Remondelli Tommaso (Presidente) ed al sig. Altavilla Fernando (dirigente accompagnatore ufficiale) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Virtus Grottaminarda, l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it