COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 322/15-16/PF Proc. 492pfF15-16/AA/ac – N. 329 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Longobardi Concetta b) Del/i calciatore/i Imperati Enrico c) Del/i dirigente/i accompagnatore/i Longobardi Ciro per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Futsal Cisterna ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Evergreen Sant’Agnello / Futsal Cisterna del 28.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria – Coppa Campania stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 322/15-16/PF Proc. 492pfF15-16/AA/ac – N. 329 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Longobardi Concetta b) Del/i calciatore/i Imperati Enrico c) Del/i dirigente/i accompagnatore/i Longobardi Ciro per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Futsal Cisterna ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Evergreen Sant’Agnello / Futsal Cisterna del 28.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria – Coppa Campania stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (11.07.2016) i deferiti non facevano pervenire memorie ma comparivano di persona assistiti da legale di fiducia. All’udienza di discussione (11.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore SEI gare di squalifica; per il presidente Longobardi Concetta anni 1 e mesi 3 di inibizione; per il dirigente accompagnatore 1 anno e sei mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 17.03.2016 data dell’iniziale deferimento, e che ala data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato a mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione (in tal senso Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare comunicato Ufficiale 2/TNF 2016/2017). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno atto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Imperati Enrico, TRE giornate effettive di squalifica; alla sig.ra Longobardi Concetta (Presidente) ed al sig. Longobardi Ciro (dirigente) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Futsal Cisterna, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it