COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 256/15-16/PF Proc. 707 pf 15-16/AA/ac – N. 330 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del dirigente accompagnatore Carbone Lorenzo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Napoli Dream Team ai sensi dell’articolo 4 comma 1, ed art. 1, comma 5, CGS GARA Napoli Dream Team / Virtus Partenope del 22.11.2015 (Coppa Campania Under 17 Femminile)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 256/15-16/PF Proc. 707 pf 15-16/AA/ac – N. 330 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del dirigente accompagnatore Carbone Lorenzo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Napoli Dream Team ai sensi dell’articolo 4 comma 1, ed art. 1, comma 5, CGS GARA Napoli Dream Team / Virtus Partenope del 22.11.2015 (Coppa Campania Under 17 Femminile) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe delle calciatrici Feltner Keida, Vaughn Cassidy e Zavarese Francesca, malgrado in quel momento non avessero compiuto 14 anni di età. Ha anche accertato, da parte del dirigente accompagnatore ufficiale, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del CGS ed all’art. 40 delle NOIF e dell’art. 3 del Regolamento della Coppa Campania Under 17 Femminile in occasione della gara in epigrafe, in cui sono state impiegate in posizione irregolare, le nominate calciatrici. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti Carbone Lorenzo e la società Napoli Dream Team non sono comparsi all’udienza del 18.07.2016 benché ritualmente convocati né facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione (18.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente due mesi di inibizione e per la società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’11.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie, deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare sig. Carbone Lorenzo (dirigente accompagnatore) DUE MESI di inibizione, ed alla società Napoli Dream Team, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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