COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 268/15-16/PF Proc. 384pf 15-16/AA/gb – 313. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Radicella Michele b) Dei calciatori Busiello Gianluca e Terracciano Gianluca c) Del dirigente accompagnatore Radicella Ciro per violazione dell’articolo 1 comma 1, CGS in relazione all’articolo 39 e 43, NOIF nonché della società Fulgor Sangiorgio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: San Giorgio 1926 / Fulgor Sangiorgio del 12.10.2015 (Cmpionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 268/15-16/PF Proc. 384pf 15-16/AA/gb - 313. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Radicella Michele b) Dei calciatori Busiello Gianluca e Terracciano Gianluca c) Del dirigente accompagnatore Radicella Ciro per violazione dell’articolo 1 comma 1, CGS in relazione all’articolo 39 e 43, NOIF nonché della società Fulgor Sangiorgio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: San Giorgio 1926 / Fulgor Sangiorgio del 12.10.2015 (Cmpionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, sebbene ritualmente convocati, non sono comparsi. All’udienza di discussione (18.04.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Busiello Gianluca e Terracciano Gianluca, TRE gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 4 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 18.01.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda, tenuto conto che i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 ed all’art. 34bis, comma 4 e 6, C.G.S. devono intendersi ordinatori e non perentori. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Busiello Gianluca e Terracciano Gianluca, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Radicella Michele (Presidente) ed al sig. Radicella Ciro, (Dirigente) MESI TRE di inibizione per ciascuno, ed alla società Fulgor Sangiorgio, l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it