COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 365/15-16/PF Proc.921pf15-16/AA/ac/cc 334. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Romano Domenico b) Del calciatore De Rosa Umberto c) Dei dirigenti accompagnatori sigg. Riccardi Giovanni e Russo Giuseppe per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Luca Celeste Millennio ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: El Poble Millennio / Real Sporting Aversa del 7.12.2014; El Poble Millennio / Partenope Golden Eagle del 21.12.2014; El Poble Millennio / Group Futsals dell’11.01.2015 (Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 stagione sportiva 2014-2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 365/15-16/PF Proc.921pf15-16/AA/ac/cc 334. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Romano Domenico b) Del calciatore De Rosa Umberto c) Dei dirigenti accompagnatori sigg. Riccardi Giovanni e Russo Giuseppe per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Luca Celeste Millennio ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: El Poble Millennio / Real Sporting Aversa del 7.12.2014; El Poble Millennio / Partenope Golden Eagle del 21.12.2014; El Poble Millennio / Group Futsals dell’11.01.2015 (Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 stagione sportiva 2014-2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva. Il Presidente e la società sono stati presenti all’udienza. Sono risultati assenti gli altri deferiti. Il sig. Romano si è difeso, affermando che la lista di tesseramento del calcettista De Rosa Umberto fu presentata a mano il 13.11.2014 e che non fu mai ricevuta dalla società alcuna comunicazione da parte del Comitato Regionale Campania che segnalasse eventuali problematiche, con conseguente utilizzazione del calcettista in perfetta ed assoluta buona fede; soltanto a maggio 2015 la società è venuta a conoscenza del mancato perfezionamento del tesseramento. Il presidente ha aggiunto che il calcettista era regolarmente coperto da certificato di idoneità agonistica rilasciato il 6.11.2014 e scadente il 6.11.2015. All’udienza di discussione (21.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte, sostenendo, tra l’altro, che il prodotto certificato medico non ha data certa e manca della sottoscrizione del calcettista e pertanto non sarebbe valido, rilievo cui si è opposto il sig. Romano, il quale ne ha sostenuto invece la validità. Il Rappresentante della Procura quindi richiedeva per il calciatore diciotto gare di squalifica; per il presidente e i dirigenti anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 6 punti di penalizzazione ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calcettista De Rosa Umberto quattro giornate effettive di squalifica; al sig. Romano Domenico (Presidente) e ai dirigenti sig.ri Riccardi Giovanni e Russo Giuseppe quattro MESI di inibizione ciascuno, ed alla società ASD Luca Celeste Millennio l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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