COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 369/15-16/PF Proc.988pf15-16/AA/ac/cf 337. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Petrillo Antonio b) Del calciatore Silvestro Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Prata P.U. 2010 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Abellinum Calcio 2012 / Prata P.U. 2010 del 22.3.2015 (Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 369/15-16/PF Proc.988pf15-16/AA/ac/cf 337. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Petrillo Antonio b) Del calciatore Silvestro Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Prata P.U. 2010 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Abellinum Calcio 2012 / Prata P.U. 2010 del 22.3.2015 (Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Tra i deferiti, tutti assenti all’udienza, il solo presidente ha fatto pervenire memorie difensive, nella quale ha rappresentato che la società è stata dichiarata inattiva, ha altresì rappresentato la buona fede dei deferiti nella utilizzazione per una sola gara del calciatore in argomento senza che fosse tesserato. né sono stati presenti all’udienza di discussione. All’udienza di discussione (21.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore sei gare di squalifica; per il presidente anni uno e mesi nove di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 17.5.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Silvestro Antonio TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Petrillo Antonio (Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale) TRE MESI di inibizione con decorrenza dalla data di un eventuale nuovo tesseramento. Se allo stato attuale tesserato, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione; non luogo a procedere nei confronti della società ACD Prata P.U. 2010 in quanto dichiarata inattiva con C.U. n. 44 del 12.11.2015. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it