COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 376/15-16/PF Proc.997pf15-16/AA/ac/cc – 338. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Di Dio Guido anche nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale b) Dei calciatori De Falco Paolo ed Accomando Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Alta Irpinia ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Alta Irpinia / Montoro dell’11.01.2015 – Alta Irpinia / Hellas Solofra del 25.01.2015 – Azione Cattolica Piano / Alta Irpinia del 15.02.2015 – Alta Irpinia / Atletico San Michele Serino dell’8.03.2015 – Dinamo San Felice / Alta Irpinia del 24.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 376/15-16/PF Proc.997pf15-16/AA/ac/cc – 338. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Di Dio Guido anche nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale b) Dei calciatori De Falco Paolo ed Accomando Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Alta Irpinia ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Alta Irpinia / Montoro dell’11.01.2015 – Alta Irpinia / Hellas Solofra del 25.01.2015 – Azione Cattolica Piano / Alta Irpinia del 15.02.2015 – Alta Irpinia / Atletico San Michele Serino dell’8.03.2015 – Dinamo San Felice / Alta Irpinia del 24.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione del 25.07.2016, i deferiti, a mezzo del difensore di fiducia depositavano in udienza memoria difensiva nella quale si affermava che i calciatori Accomando Antonio e De Falco Paolo risultavano regolarmente tesserati e muniti di certificazione medica agonistica. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore De Falco Paolo, nove gare di squalifica e per il calciatore Accomando Antonio, sei gare di squalifica; per il presidente-dirigente accompagnatore ufficiale 21 mesi di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 20.5.2016, data dell’iniziale deferimento. Il difensore dei deferiti, riportandosi alla memoria, che i calciatori Accomando Antonio e De Falco Paolo erano regolarmente tesserati e muniti di certificazione medica. E inoltre che il calciatore De Falco Paolo, pur essendo inserito in distinte, in realtà non è stato presente sui campi. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Al riguardo il Tribunale ritiene di non poter accogliere le argomentazioni dei deferiti in merito alla regolarità del tesseramento di entrambi i calciatori essendo le stesse generiche e non provate adeguatamente. Ad avviso del Collegio è invece provata la persistente validità, al tempo delle gare in contestazione, della certificazione sanitaria prodotta. Per quanto riguarda poi l’utilizzazione del calciatore De Falco Paolo emerge dagli atti che lo stesso è stato effettivamente utilizzato nelle tre gare a lui contestate in quanto nelle sesse risulta sempre ammonito come da rapporti del direttore di gara. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori De Falco Paolo ed Accomando Antonio, rispettivamente, cinque e quattro giornate effettive di squalifica; al sig. Di Dio Guido (Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale, NOVE MESI di inibizione, ed alla società Alta Irpinia l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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