COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 377/15-16/PF Proc.901pf15-16/AA/ac/cc – 339. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Ciongoli Flora b) Dei calciatori Schiavo Adolfo, Petillo Giuseppe, Petillo Gianni, Hriscu Gheroghe, Palumbo Salvatore, Lembo Simone e Giordano Vincenzo c) Degli accompagnatori dirigenti Romano Raffaele e Petillo Raffaele per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Comprensorio Montestella ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS Più gare come da deferimento (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 377/15-16/PF Proc.901pf15-16/AA/ac/cc – 339. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Ciongoli Flora b) Dei calciatori Schiavo Adolfo, Petillo Giuseppe, Petillo Gianni, Hriscu Gheroghe, Palumbo Salvatore, Lembo Simone e Giordano Vincenzo c) Degli accompagnatori dirigenti Romano Raffaele e Petillo Raffaele per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Comprensorio Montestella ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS Più gare come da deferimento (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare indicate in deferimento dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta delle gare di cui al deferimento è stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti erano assenti all’udienza di discussione. Tra essi soltanto la signora Ciongoli faceva pervenire memorie difensive nella quale assumeva su di sé ogni responsabilità rappresentando anche che la società è inattiva. All’odierna udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Schiavo Adolfo, Petillo Giovanni e Lembo Simone tre giornate di squalifica; per i calciatori Petillo Giuseppe, Palumbo Salvatore e Giordano Vincenzo sei giornate di squalifica; per il calciatore Hriscu Gheroghe nove giornate di squalifica; per il presidente e i dirigenti anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 9 punti di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 20.5.2016, data dell’iniziale deferimento. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare alla sig.ra Flora Ciongoli (presidente) 12 mesi di inibizione, ai sigg.ri Petillo Raffaele e Romano Raffaele (dirigenti) cinque mesi di inibizione ciascuno con decorrenza dalla data di un eventuale nuovo tesseramento. Se allo stato attuale tesserato, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione; non luogo a procedere nei confronti della società Comprensorio Montestella in quanto dichiarata inattiva con C.U. n. 44 del 12.11.2015.; per i calciatori Petillo Giovanni, Schiavo Adolfo e Lembo Simone tre giornate di squalifica ciascuno; per i calciatori Petillo Giuseppe, Palumbo Salvatore e Giordano Vincenzo cinque giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Hriscu Gheroghe sette giornate di squalifica . Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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