COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 375/15-16/PF Proc.981pf15-16/AA/ac/cc – 340. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Dei Presidenti Siniscalchi Mario (ASD Aiello) – Della Croce Domenico (ASD Real Baiano) b) Dei calciatori Mariconda Nicola ed Aschettino Orlando c) Dei dirigenti accompagnatori sig. Tomeo Cristian (società Aiello) ed Espostito Francesco (società Real Baiano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché delle società Aiello e Real Baiano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Aiello / Real Baiano del 18.02.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 375/15-16/PF Proc.981pf15-16/AA/ac/cc – 340. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Dei Presidenti Siniscalchi Mario (ASD Aiello) – Della Croce Domenico (ASD Real Baiano) b) Dei calciatori Mariconda Nicola ed Aschettino Orlando c) Dei dirigenti accompagnatori sig. Tomeo Cristian (società Aiello) ed Espostito Francesco (società Real Baiano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché delle società Aiello e Real Baiano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Aiello / Real Baiano del 18.02.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti nessuno era presente né hanno fatto pervenire memorie. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società Aiello, sig. Siniscalchi Mario, anni 1 e mesi 6 di inibizione; per il presidente della società Real Baiano, sig. Della Croce Domenico anni 1 e mesi 6 di inibizione; per i calciatori Mariconda Nicola ed Aschetino Orlando 3 giornate di squalifica ciascuno; per i dirigenti Tomeo Cristian (ASD Aiello) ed Esposito Francesco (ASD Real Baiano) anni 1 e mesi 6 di inibizione anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per le società Aiello e Real Baiano 1 punto di penalizzazione ed € 600,00 di ammenda ciascuna. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 23.05.2016. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Mariconda Nicola ed Aschettino Orlando tre giornate effettive di squalifica per ciascuno; ai sig.ri Siniscalchi Mario e della Croce Domenico (rispettivamente, Presidente della società Aiello e Real Baiano ) ed ai dirigenti sig. Tomeo Cristian (Aiello) ed Esposito Francesco (Real Baiano) due MESI di inibizione per ciascuno, ed alle società Aiello e Real Baiano l’ammenda di € 200,00 cadauna. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it