COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 380/15-16/PF Proc. 912pf15-16/AA/ac/cc – 342. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Nicola Giovanni b) Del calciatore Iuliano Emanuele per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Longobarda Salerno ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARE: Sporting / Longobarda Salerno del 14.02.2015 – Longobarda Salerno / Don Bosco 2000 dell’1.03.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 380/15-16/PF Proc. 912pf15-16/AA/ac/cc – 342. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Nicola Giovanni b) Del calciatore Iuliano Emanuele per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Longobarda Salerno ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARE: Sporting / Longobarda Salerno del 14.02.2015 – Longobarda Salerno / Don Bosco 2000 dell’1.03.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti nessuno era presente all’udienza né facevano pervenire memoria difensiva. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Iuliano Emanuele quattro giornate di gara di squalifica; per il presidente, sig. De Nicola Giovanni, anni 1 e mesi 6 di inibizione e per la società Longobarda Salerno 4 punti di penalizzazione ed € 900,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 25.05.2016. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Iuliano Emanuele TRE giornate effettive di squalifica; al sig. De Nicola Giovanni (Presidente) due MESI di inibizione, ed alla società Longobarda Salerno l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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