COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 381/15-16/PF Proc. 1001 pf 15-16/AA/cf – 343. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Nappi Carmine b) Del calciatore Murano Benedetto c) Del dirigente accompagnatore Laurino Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD La nuova Vapor Domicella ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: La Nuova Vapor Domicella / Serra 2007 del 03.01.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 381/15-16/PF Proc. 1001 pf 15-16/AA/cf – 343. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Nappi Carmine b) Del calciatore Murano Benedetto c) Del dirigente accompagnatore Laurino Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD La nuova Vapor Domicella ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: La Nuova Vapor Domicella / Serra 2007 del 03.01.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (25.07.2016), è comparso l’avv. Filippo Luciano Carella per conto del sig. Nappi, n.q. del presidente dell’asd La Nuova Vapor Domicella, che riconosceva l’errore della società in riferimento al mancato tesseramento. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Murano Benedetto sei gare di squalifica; per il presidente Nappi Carmine ed il dirigente Laurino Antonio anni 1 e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 25.05.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Murano Benedetto 3 giornate effettive di squalifica; al sig. Nappi Carmine (Presidente) ed al sig. Laurino Antonio (dirigente) due MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD La Nuova Vapor Domicella l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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