COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 287/15-16/PF Proc. 539pf 15-16 – 316. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del Presidente DE ROSA Gerardo 2. Del calciatore MONTI Francesco (per la gara appresso indicata 19.10.2015) 3. Del calciatore PIRO Francesco Pio (per le gare 2.11.2015 e 9.11.2015) 4. Del dirigente DE FELICE Cosimo (per la gara 19.10.2015) 5. Del dirigente CALISE Salvatore (per le gara 2.11.2015) 6. Del dirigente DI IORIO Marco A. (per la gara 9.11.2015) per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 10, comma 2, 39 e 43 NOIF 7. della società ASD FLORIGIUM ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS • GARE: Florigium / Barano Calcio del 19.10.2015 • Football Club Sant’Agnello / Florigium del 2.11.2015 • Florigium / Lacco Ameno del 9.11.2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 287/15-16/PF Proc. 539pf 15-16 – 316. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del Presidente DE ROSA Gerardo 2. Del calciatore MONTI Francesco (per la gara appresso indicata 19.10.2015) 3. Del calciatore PIRO Francesco Pio (per le gare 2.11.2015 e 9.11.2015) 4. Del dirigente DE FELICE Cosimo (per la gara 19.10.2015) 5. Del dirigente CALISE Salvatore (per le gara 2.11.2015) 6. Del dirigente DI IORIO Marco A. (per la gara 9.11.2015) per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 10, comma 2, 39 e 43 NOIF 7. della società ASD FLORIGIUM ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS • GARE: Florigium / Barano Calcio del 19.10.2015 • Football Club Sant’Agnello / Florigium del 2.11.2015 • Florigium / Lacco Ameno del 9.11.2015 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con le prescritte dichiarazioni che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie in data 17.06.2016 con cui deducevano che la convocazione era loro pervenuta “oltre i termini stabiliti”. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Monti e Piro 1 giornata di squalifica; per il presidente ed i dirigenti mesi 18 (diciotto) di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione per ciascuna gara ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 03.02.2016, data dell’iniziale deferimento: al riguardo va esaminata la deduzione difensiva sopra ricordata secondo cui “la convocazione è pervenuta “oltre i termini stabiliti”. Va anzitutto evidenziato che l’eccezione è stata sollevata in termini eccessivamente generici per essere valutata come dichiarazione di non opposizione all’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 34 bis del CGS: la norma richiede infatti che la parte manifesti la chiara ed inequivoca volontà di non opporsi all’eventuale estinzione del procedimento, laddove l’evidenziata genericità dell’eccezione non consente di interpretarla come tale. A tutto voler concedere, peraltro, la stessa è infondata perché i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 e di cui all’art. 34bis, comma 4 e 6 e 38, comma 6, C.G.S., devono intendersi ordinatori e non perentori. Né sussiste vizio alcuno della convocazione per l’udienza del 20.6.2016, atteso che la relativa convocazione risulta recapitata ai prevenuti il 27.5.2016. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori MONTI Francesco e PIRO Francesco Pio UNA (1) giornata effettiva squalifica per ciascuno di essi; al sig. DE ROSA Gerardo (Presidente) ed ai sig.ri DE FELICE Cosimo, CALISE Salvatore e DI IORIO Marco A. (dirigenti) 12 MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD FLORIGIUM, l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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