COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 288/15-16/PF Proc. 381pf 15-16 – 317. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del Presidente BALESTRIERE Ivano 2. Del calciatore MATTERA Federico 3. Del calciatore SCANNAPIECO Rosario M. 4. Del dirigente MELLUSI Aniello per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 10, comma 2, 39 e 43 NOIF 5. della società ASD FLORIGIUM ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS • GARA: Massalubrense / Florigium dell’11.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 288/15-16/PF Proc. 381pf 15-16 – 317. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico 1. Del Presidente BALESTRIERE Ivano 2. Del calciatore MATTERA Federico 3. Del calciatore SCANNAPIECO Rosario M. 4. Del dirigente MELLUSI Aniello per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 10, comma 2, 39 e 43 NOIF 5. della società ASD FLORIGIUM ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS • GARA: Massalubrense / Florigium dell’11.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con le prescritta dichiarazioni che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie in data 17/6/2016 con cui deducevano che la convocazione era loro pervenuta “oltre i termini stabiliti”. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Mattera e Scannapieco 3 giornate di squalifica; per il presidente ed il dirigente mesi 18 (diciotto) di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione per ciascuna gara ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 27.01.2016, data dell’iniziale deferimento: al riguardo va esaminata la deduzione difensiva sopra ricordata secondo cui la convocazione è pervenuta “oltre i termini stabiliti”. Va anzitutto evidenziato che l’eccezione è stata sollevata in termini eccessivamente generici per essere valutata come dichiarazione di non opposizione all’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 34 bis del CGS: la norma richiede infatti che la parte manifesti la chiara ed inequivoca volontà di non opporsi all’eventuale estinzione del procedimento, laddove l’evidenziata genericità dell’eccezione non consente di interpretarla come tale. A tutto voler concedere, peraltro, la stessa è infondata perché i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 e di cui all’art. 34bis, comma 4 e 6 e 38, comma 6, C.G.S., devono intendersi ordinatori e non perentori. Né sussiste vizio alcuno della convocazione per l’udienza del 20.6.2016, atteso che la relativa convocazione risulta recapitata ai prevenuti il 25.5.2016. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori MATTERA Federico e SCANNAPIECO Rosario M. (3) tre giornate effettive di squalifica per ciascuno di essi; al sig. BALESTRIERE Ivano (Presidente) ed al sig. MELLUSI Aniello mesi 3 (TRE) di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD FLORIGIUM, l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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