COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 286/15-16/PF Proc. 395pf 15-16/AA/ac – 318. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Piano Nicola b) Dei calciatori Liberato Agnes – Eklu Shara Nawuli – Petrone Federico – Pulsone Gianluca – Tumfite Eleoenai per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Serino 1928 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Pol. Bisaccese / Serino 1928 del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 286/15-16/PF Proc. 395pf 15-16/AA/ac – 318. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Piano Nicola b) Dei calciatori Liberato Agnes – Eklu Shara Nawuli – Petrone Federico – Pulsone Gianluca – Tumfite Eleoenai per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Serino 1928 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Pol. Bisaccese / Serino 1928 del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito De Piano Nicola, convocato, presente in udienza chiede l’estinzione del procedimento. Sono risultati assenti gli altri deferiti, benché ritualmente convocati. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori UNA gara di squalifica; per il presidente mesi 18 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.02.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. L’ecczione sollevata è infondata perché i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 e di cui all’art. 34bis, comma 4 e 6 e 38, comma 6, C.G.S., devono intendersi ordinatori e non perentori. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori, Liberato Agnes – Eklu Shara Nawuli – Petrone Federico – Pulsone Gianluca – Tumfite Eleoenai UNA giornata effettiva di squalifica; al sig. De Piano Nicola (Presidente) SEI MESI di inibizione, ed alla società Serino 1928, l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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