COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 387/15-16/PF Proc. 1108pf 15-16/AA/ac/cf – 357. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente società Grotta 1984 Piccolo Antonio b) Dei calciatori Annese Gabriele e Pascuccio Antonio c) Del dirigente accompagnatore società Grotta 1984 Lanza Roberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Grotta 1984 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Grotta 1984 / Sperone del 16.02.2015 – Grotta 1984 / Mirabella Calcio del 7.03.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Avellino – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 387/15-16/PF Proc. 1108pf 15-16/AA/ac/cf – 357. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente società Grotta 1984 Piccolo Antonio b) Dei calciatori Annese Gabriele e Pascuccio Antonio c) Del dirigente accompagnatore società Grotta 1984 Lanza Roberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Grotta 1984 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Grotta 1984 / Sperone del 16.02.2015 – Grotta 1984 / Mirabella Calcio del 7.03.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Avellino – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti, sebbene convocati non sono comparsi né facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Annese Gabriele e Pascuccio Antonio la sanzione della squalifica per 3 giornate di gare; per il presidente Piccolo Antonio ed il dirigente Lanza Roberto, 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’1.06.2016. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Annese Gabriele e Pascuccio Antonio, la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Piccolo Antonio (Presidente) ed al sig. Lanza Roberto (dirigente accompagnatore ufficiale) SETTE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD Grotta 1984, l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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