COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 386/15-16/PF Proc. 1104pf 15-16/AA/ac/cf – 358. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente società Palmese Iovino Massimo b) Del calciatore Ciccarelli Domenico c) Del dirigente accompagnatore società Palmese Addeo Raffaele per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società USD Palmese ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Palmese / Grimaudo del 18.01.2015 – Palmese / Grimaudo del 28.01.2015 – gara di recupero – (Campionato Regionale Allievi – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 386/15-16/PF Proc. 1104pf 15-16/AA/ac/cf – 358. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente società Palmese Iovino Massimo b) Del calciatore Ciccarelli Domenico c) Del dirigente accompagnatore società Palmese Addeo Raffaele per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società USD Palmese ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Palmese / Grimaudo del 18.01.2015 – Palmese / Grimaudo del 28.01.2015 – gara di recupero - (Campionato Regionale Allievi – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Presente il difensore dei deferiti che richiama la clemenza del Tribunale nell’applicazione delle sanzioni. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Ciccarelli Domenico la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gare; per il presidente Iovino Massimo ed il dirigente Addeo Raffaele, 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’1.06.2016. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Ciccarelli Domenico, la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Iovino Massimo (Presidente) ed al sig. Addeo Raffaele (dirigente accompagnatore ufficiale) CINQUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società USD Palmese, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it