COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 399/15-16/PF Proc. 746pf 15-16/AA/ac 359. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Orefice Giovanni b) Dei calciatori Vangone Luigi, Sessa Antonio, Pagano Antonio c) Del dirigente accompagnatore Ruocco Alberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Juve Pro Poggiomarino ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Juve Pro Poggiomarino / Real Poggio Marinis del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 399/15-16/PF Proc. 746pf 15-16/AA/ac 359. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Orefice Giovanni b) Dei calciatori Vangone Luigi, Sessa Antonio, Pagano Antonio c) Del dirigente accompagnatore Ruocco Alberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Juve Pro Poggiomarino ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Juve Pro Poggiomarino / Real Poggio Marinis del 12.10.2015 (Campionato Regionale Juniores – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive né sono stati presenti all’udienza di discussione del 27.07.2016. All’udienza di discussione il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori la sanzione della squalifica per tre giornate di gare effettive per ciascuno; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione per ciascuno e per la società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Vangone Luigi, Sessa Antonio e Pagano Antonio, la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Orefice Giovanni (Presidente) ed al sig. Ruocco Alberto (dirigente accompagnatore ufficiale) QUATTRO MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Juve Pro Poggiomarino, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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