COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 397/15-16/PF Proc. 896pf 15-16/AA/ac/cf – 361. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Pagano Mafalda b) Dei calciatori Torraca Alessio, Guaccio Mario, Mancino Daniele, Manzo Alessandro e Martinez Escobar c) Dei dirigenti accompagnatori Sirica Salvatrore ed Ascione Cosimo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real bellizzi ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Olimpic Salerno / Real bellizzi dell’11.04.2015 – Picciolla / Real Bellizzi del 21.03.2015 – Real Bellizzi / Rocchese del 18.04.2015 – Real Bellizzi / Real Aversana del 29.03.2015 – Real Bellizzi / poseidon del 25.01.2015 (Campionato Regionale Promozione – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 397/15-16/PF Proc. 896pf 15-16/AA/ac/cf – 361. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Pagano Mafalda b) Dei calciatori Torraca Alessio, Guaccio Mario, Mancino Daniele, Manzo Alessandro e Martinez Escobar c) Dei dirigenti accompagnatori Sirica Salvatrore ed Ascione Cosimo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real bellizzi ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Olimpic Salerno / Real bellizzi dell’11.04.2015 – Picciolla / Real Bellizzi del 21.03.2015 – Real Bellizzi / Rocchese del 18.04.2015 – Real Bellizzi / Real Aversana del 29.03.2015 – Real Bellizzi / poseidon del 25.01.2015 (Campionato Regionale Promozione – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (27.07.2016), i deferiti erano assenti, benché ritualmente convocati. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Torraca Alessio, Guaccio Mario, Mancino Daniele, Manzo Alessandro e Martinez Escobar, la sanzione della squalifica per TRE giornate di gare effettive ciascuno; per il presidente sig.ra Pagano Mafalda ed i dirigenti Sirica Salvatore ed Ascione Cosimo 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società € 600,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Torraca Alessio, Guaccio Mario, Mancino Daniele, Manzo Alessandro e Martinez Escobar, la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare ciascuno; alla sig.ra Pagano Mafalda (Presidente) ed ai sigg. Sirica Salvatore ed Ascione Cosimo (dirigenti) QUATTRO MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD Real Bellizzi, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it