COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 393/15-16/PF Proc. 1051pf15-16/AA/ac/cf – 366. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Di Masi Angelo b) Dei calciatori Cibellis Tommaso, Grasso Armando e Proietto Gerardo c) Del dirigente accompagnatore Corona Salvatore per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Caposele ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Caposele / Torretta dei Lombardi del 7.12.2014 – Caposele / Hellas Tauirasi dell’1.03.201 (Cibellis Tommaso) – Caposele / Real Calabrittana dell’1.02.2015 (Grasso Armando – Real Calabrittana / Caposele del 3.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale di Salerno stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 393/15-16/PF Proc. 1051pf15-16/AA/ac/cf - 366. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Di Masi Angelo b) Dei calciatori Cibellis Tommaso, Grasso Armando e Proietto Gerardo c) Del dirigente accompagnatore Corona Salvatore per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Caposele ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Caposele / Torretta dei Lombardi del 7.12.2014 – Caposele / Hellas Tauirasi dell’1.03.201 (Cibellis Tommaso) – Caposele / Real Calabrittana dell’1.02.2015 (Grasso Armando – Real Calabrittana / Caposele del 3.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale di Salerno stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (27.07.2016), era presente il deferito Di Masi Angelo in proprio e per conto della società Caposele il quale asserisce che i calciatori deferiti hanno giocato senza regolare tesseramento. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori SEI giornate effettive di gare di squalifica; per il presidente e il dirigente anni uno e mesi sei di inibizione e per la società € 600,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’8.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Cibellis Tommaso, Grasso Armando e Proietto Gerardo la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Di Masi Angelo (Presidente) e al dirigente sig. Corona Salvatore QUATTRO MESI di inibizione ciascuno, ed alla società Caposele l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubbicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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