COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 406/15-16/PF Proc.926pf15-16/AA/ac 371. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente D’Amico Giuseppe Getulio b) Del calciatore Marino Carmine per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Calpazio ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: S. Vito Positano / Calpazio del 17.05.2015 (Campionato Regionale Promozione Play-Off stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 406/15-16/PF Proc.926pf15-16/AA/ac 371. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente D’Amico Giuseppe Getulio b) Del calciatore Marino Carmine per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Calpazio ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS GARA: S. Vito Positano / Calpazio del 17.05.2015 (Campionato Regionale Promozione Play-Off stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), tra i deferiti, era assente il sig. D’Amico Giuseppe. Erano presenti la società ed il sig. Marino Carmine. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore sei gare di squalifica; per il presidente anni uno e mesi sei di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 27.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. I deferiti hanno ribadito che il sig. Marino Carmine, tesserato come dirigente, è stato inserito in distinta soltanto perché l’arbitro, non condivisibilmente, non ha consentito ai dirigenti di essere in panchina, in mancanza di tessera FIGC e nonostante i tabulati. Hanno ribadito che il sig. Marino non è entrato in campo. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, anche considerato che la società non ha mai richiesto, per i dirigenti, il rilascio di tessera FIGC al C.R. Campania. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Marino Carmine UN mese di inibizione; al sig. D’Amico Giuseppe Getulio (Presidente) due MESI di inibizione, ed alla società Calpazio l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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