COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 403/15-16/PF Proc. 931pf15-16/AA/ac/cc 372. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Carrazza Alessandro b) Dei calciatori Paciello Luigi, D’Amelio Michele, D’Alto Giuseppe e Paradiso Angelo c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Molinari Nicola, Cavallone Michele, Golisciano Giovann i, Moreno Vincenzo e Barone Gerardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pro Loco Sala Consilina ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS VARIE GARE: dal 10.01.2015 all’11.09.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 403/15-16/PF Proc. 931pf15-16/AA/ac/cc 372. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Carrazza Alessandro b) Dei calciatori Paciello Luigi, D’Amelio Michele, D’Alto Giuseppe e Paradiso Angelo c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Molinari Nicola, Cavallone Michele, Golisciano Giovann i, Moreno Vincenzo e Barone Gerardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pro Loco Sala Consilina ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS VARIE GARE: dal 10.01.2015 all’11.09.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), i deferiti convocati, non sono comparsi né hanno presentato memorie. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva le seguenti sanzioni: per i calciatori Paciello Luigi e D’Amelio Michele, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gare; per i calciatori D’Alto Giuseppe e Paradiso Angelo, la sanzione della squalifica per diciotto giornate effettive di gare; per il presidente ed i dirigenti accompagnatori ufficiali diciotto mesi di inibizione per ciascuno e per la società Pro Loco Sala Consilina 9 punti di penalizzazione ed € 2000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 15.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la vicenda alla luce delle illustrazioni del Rappresentante della Procura Federale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: ai calciatori Paciello Luigi e D’Amelio Michele TRE giornate effettive di squalifica ciascuno; ai calciatori D’Alto Giuseppe e Paradiso Angelo SEI giornate effettive di squalifica ciascuno; al sig. Carrazza Alessandro (Presidente) mesi 12 di inibizione; ai sigg.ri Molinari Nicola, Cavallone Michele, Golisciano Giovanni, Moreno Vincenzo e Barone Gerardo (dirigenti accompagnatori ufficiali) OTTO MESI di inibizione per ciascuno e nei confronti della società ASD Pro Loco Sala Consilina 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva nonché l’ammenda di €. 1.200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it