COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 400/15-16/PF Proc. 935pf15-16/AA/ac/cf 373. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Vece Alfonso b) Dei calciatori Iacob Cristian e Souilem Kibark c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Danza Gerardo, Frasca Gerardo e Capuano Lorenzo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Acerno 2000 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS OTTO GARE: dal 14.12.2014 al 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 400/15-16/PF Proc. 935pf15-16/AA/ac/cf 373. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Vece Alfonso b) Dei calciatori Iacob Cristian e Souilem Kibark c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Danza Gerardo, Frasca Gerardo e Capuano Lorenzo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Acerno 2000 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS OTTO GARE: dal 14.12.2014 al 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), i deferiti convocati, non sono comparsi né hanno presentato memorie. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva le seguenti sanzioni: per il calciatore Iacob Cristian, la sanzione della squalifica per trentasei giornate effettive di gare; per il calciatore Souilem Kibark, la sanzione della squalifica per ventiquattro giornate effettive di gare; per il presidente ed i dirigenti accompagnatori ufficiali diciotto mesi di inibizione per ciascuno e per la società Real Acerno 2000 8 punti di penalizzazione ed € 2000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 13.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la vicenda alla luce delle illustrazioni del Rappresentante della Procura Federale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: al calciatore Iacob Cristian DIECI giornate effettive di squalifica; al calciatore Souilem Kibark SEI giornate effettive di squalifica; al sig. Vece Alfonso (Presidente) ed ai sigg.ri Danza Gerardo, Frasca Gerardo e Capuano Lorenzo (dirigenti accompagnatori ufficiali) NOVE MESI di inibizione per ciascuno e nei confronti della società ASD Real Ace3rno 2000 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva nonché l’ammenda di €. 1.200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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