COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 401/15-16/PF Proc. 1004pf15-16/AA/ac/cc 375. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Muolo Pierdomenico b) Del calciatore Muolo Nicolò per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Vallo Scalo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Carillia Calcio / Vallo Scalo del 6.12.2014 (Campionato Regionale 1^ Categoria stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 401/15-16/PF Proc. 1004pf15-16/AA/ac/cc 375. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Muolo Pierdomenico b) Del calciatore Muolo Nicolò per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Vallo Scalo ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Carillia Calcio / Vallo Scalo del 6.12.2014 (Campionato Regionale 1^ Categoria stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal Presidente-dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), convocate le parti con raccomandate AR regolarmente spedite presso la sede nota della società, le stesse sono tornate al mittente con la dicitura “irreperibile”; le stesse non sono comparse. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società sig. Muolo Pierdomenico, mesi 21 di inibizione; per il calciatore Muolo Nicolò 6 giornate di squalifica; e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, valutata la vicenda alla luce dell’illustrazione data dal Rappresentante della Procura Federale, ritenute valide le convocazioni, in quanto comunque correttamente inoltrate, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatore Muolo Nicolà tre giornate effettive di squalifica; al sig. Muolo Pierdomenico (Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della società Vallo Scalo ) due MESI di inibizione, ed alla società Vallo Scalo l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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