COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 409/15-16/PF Proc. 1166pf15-16/AA/ac/cf 378. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Esposito Raffaella b) Delle calciatrici Alfano Chiara e Sicignano Michela c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Di Donna Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Virtus Partenope ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARE: Virtus Partenope / Santa Maria La Bruna del 29.03.2015 – Virtus Partenope / Gioventù Partenope del 18.04.2015 – (Campionato Regionale Giovanissimi Femminile stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 409/15-16/PF Proc. 1166pf15-16/AA/ac/cf 378. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Esposito Raffaella b) Delle calciatrici Alfano Chiara e Sicignano Michela c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Di Donna Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Virtus Partenope ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARE: Virtus Partenope / Santa Maria La Bruna del 29.03.2015 - Virtus Partenope / Gioventù Partenope del 18.04.2015 - (Campionato Regionale Giovanissimi Femminile stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe delle calciatrici sopra indicate, malgrado in quel momento non fossero tesserate. Contesta altresì la mancata sottoposizione delle calciatrici agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che le calciatrici indicate in distinta erano regolarmente tesserate. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), i deferiti sebbene convocati, non sono comparsi né hanno trasmesso memorie. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per le calciatrici Alfano Chiara e Sicignano Michela tre gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente, mesi 18 di inibizione ciascuno e per la società Virtus Partenope 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 27.06.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la vicenda alla luce dell’illustrazione del Rappresentante della Procura Federale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare alle calciatrici Alfano Chiara e Sicignano Michela TRE giornate effettive di squalifica; alla sig.ra Esposito Raffaella (Presidente) ed al sig. Di Donna Luigi (dirigente accompagnatore ufficiale) SETTE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Virtus Partenope l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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