COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 334/15-16/PF Proc. 964pf 15-16/SS/us – N. 349. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Vice Presidente della società Tempalta De Rosa Roberto per violazione dell’articolo 1bis comma 1, ed art. 5, comma 1, CGS; b) della società Tempalta ai sensi dell’articolo 4, commi 1 ed art. 5, comma 2, CGS

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 334/15-16/PF Proc. 964pf 15-16/SS/us - N. 349. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Vice Presidente della società Tempalta De Rosa Roberto per violazione dell’articolo 1bis comma 1, ed art. 5, comma 1, CGS; b) della società Tempalta ai sensi dell’articolo 4, commi 1 ed art. 5, comma 2, CGS La Procura Federale contesta ai prevenuti la lesività delle dichiarazioni all’indirizzo di questa Corte, nella nota inviata via fax il 26.02.2016, ed assunta al protocollo del C.R. Campania col n. 8134 a firma del vice presidente della società Tempalta sig. Roberto De Rosa. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il prevenuto a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti era presente il difensore avv. Feola il quale assume che nella fattispecie non possono rilevarsi le circostanze di cui al comma 4 dell’art. 5 CGS e che le dichiarazioni non sarebbero lesive. Conclude per il proscioglimento. All’udienza di discussione (13.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il sig. De Rosa Roberto (vice presidente) mesi TRE di inibizione ed € 300,00 di ammenda per la società. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 2.05.2016. Il Tribunale rileva che il contenuto del fax del 26.02.2016 trasmesso dalla società Tempalta a firma di De Rosa Roberto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è lesivo della immagine e del prestigio dell’Organo di Giustizia. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. De Rosa Roberto (vice presidente della società Tempalta) MESI TRE di inibizione ed alla società Tempalta, l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it